Statuto

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini

UGDCEC Rimini

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 – Denominazione e scopi

1.1 Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RIMINI” in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come “Unione”.

1.2 L’Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.

1.3 L’Unione locale di Rimini deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

ARTICOLO 2 – Durata

2.1 L’Unione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – Sede

3.1 L’Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 – Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

4.1 L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell’Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull’attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell’Unione Nazionale.

ARTICOLO 5 – Attività

5.1 L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti attività:

  • organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
  • realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
  • realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall’assemblea;
  • promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;
  • promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio degli associati;
  • aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;
  • partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
  • realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell’Unione.

ARTICOLO 6 – Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell’Unione è composto:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie.

6.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7 – Associati

7.1 Dell’Unione possono far parte i Commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo, gli Esperti Contabili iscritti nella sezione B dell’Albo ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti.

7.2 L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

7.3 Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatre anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.

7.4 Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 7.3 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell’associazione nonché gli iscritti della sezione B dell’Albo. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.

7.5 Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei praticanti. Gli Associati Praticanti potranno eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, un rappresentante comune che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzionalità consultive e senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere sostituito. Egli decade, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

7.6 Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

7.7 Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

7.8 Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.

ARTICOLO 8 – Dimissioni ed Espulsioni

8.1 Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo.

8.2 Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ARTICOLO 9 – Organi dell’Unione

9.1 Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:

  • l’Assemblea generale degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Commissione di Studio;
  • il Comitato Consuntivo;
  • il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10 – Assemblea Generale degli Associati

10.1 L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.

10.2 L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:

  • nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
  • modifiche allo statuto;
  • ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

10.3 L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

10.4 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti.

10.5 Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi all’Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale. Dopo tale ratifica i nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE.

10.6 Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 11 – Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • un Presidente, un Vice Presidente, un Responsabile della Commissione di Studio, un Segretario, ed un Tesoriere, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di due, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatre anni;
  • un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi dell’art. 7.5 del presente Statuto), qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno 10 (dieci) iscritti.

11.2 Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.

11.3 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta.

11.4 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Responsabile della Commissione di Studio, un Segretario ed un Tesoriere.

11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 (sei) volte all’anno ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

11.6 Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

11.7 Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all’Assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell’Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.

11.8 L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza;  in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta altresì la firma degli atti sociali che impegnino l’associazione verso i soci e verso i terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle attività proprie dei singoli delegati dal Consiglio. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri in via esclusivamente transitoria.

11.9 ll Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, malattia o decesso e, comunque, collabora con lo stesso allo svolgimento ed alla attuazione dei programmi promossi dal Consiglio Direttivo.

11.10 Il Segretario mantiene la comunicazione con i terzi e gli associati ed ha il compito di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le altre organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, il Segretario redige verbale cartaceo su apposito “Libro dei Verbali” conservato, a sua cura, presso la sede dell’Associazione. Ciascun membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri ha diritto di prenderne visione e chiederne estratto a proprie spese.

11.11 Il Tesoriere cura la gestione amministrativo contabile dell’Associazione, la pianificazione finanziaria ed, eventualmente, gli adempimenti civilistici e fiscali della stessa.

ARTICOLO 12 – Commissione di Studio

12.1 La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni di carattere tecnico, legislativo, professionale e di categoria che ritiene di interesse comune, nonché tutte le problematiche sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea; di elaborare relazioni e documenti di studio e di organizzare convegni, seminari, corsi e riunioni di approfondimento su specifici argomenti di carattere professionale.

12.2 Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 4 (quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori.

12.3 La Commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.

12.4 La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 11.4; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – Comitato Consuntivo

13.1 Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consuntivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell’Unione. È presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell’Associazione.

ARTICOLO 14 – Collegio dei Probiviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art. 10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Proboviro Unico in luogo dell’Organo collegiale.

14.2 L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.

14.3 Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

14.4 Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell’Unione delle decisioni prese.

ARTICOLO 15 – Cooptazione

15.1 Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

ARTICOLO 16 – Disposizioni varie

16.1 Le cariche dell’Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l’Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l’entità e le modalità.

16.2 Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.

ARTICOLO 17 – Modifiche dello Statuto

17.1 Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.

17.2 La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.